Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche:
- deve essere redatto in forma scritta
- deve essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (in questo caso un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme vigenti).
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il contratto di convivenza con firma autenticata da un notaio o da un avvocato deve essere trasmesso dal professionista al Comune entro 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC con firma digitale e sarà conservato agli atti.
Il contratto di convivenza cessa di esistere in caso di:
- accordo delle parti;
- recesso da parte di una delle parti;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei due contraenti.
La legge dispone che sia l'accordo di risoluzione che il recesso unilaterale debbano risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dal notaio o dall'avvocato.
Resta ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento dei diritti reali immobiliari.